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FRANCESCO TORRISI

Sabato 27.01.2018, Giornata della memoria …..parliamone!

Un candidato a Governatore della Lombardia ha parlato, nei giorni scorsi nel corso di una dichiarazione in pubblico, di “razza bianca” (in un contesto di limitazione dell’immigrazione e scusandosi successivamente per il ….“lapsus”); in effetti, il termine “razza” compare anche all”art. 3 della nostra Costituzione, allorché si vogliono escludere possibilità di discriminazione tra i Cittadini.

Ha senso ha parlare di “razza” nel 2018?

L’enciclopedia Treccani recita (trattando del genere umano!): “razza Raggruppamento di individui che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell’uomo, tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche (colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli occhi ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ma il concetto di r. umana è considerato destituito di validità scientifica, dacché l’antropologia fisica e l’evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Al contrario, i gruppi umani mutano e interagiscono continuamente, tanto che la moderna genetica di popolazioni (➔ popolazione) si focalizza su modelli di distribuzione di geni specifici anziché su categorie razziali create artificialmente.”

Si sgombra quindi il campo da ogni approccio di tipo “razzista” nell’individuare persone o gruppi di persone. Si tratta quindi di “resettare” l’approccio alle tematiche, di prorompente, invasiva attualità che siamo/saremo tenuti ad affrontare in termini di accoglienza, in tutte le sue implicanze, legati all’esodo epocale attraverso il Mediterraneo, che stiamo vivendo e ….non solo.

Ciò considerato (e non è che fosse …fuori tema, anzi!) ritorno al “titolo”, e lo faccio (anche perchè quasi tutti noi non c’eravamo all’epoca) riportando alla memoria quanto ottant’anni fa chi “governava” il “buffo stivale” (“imperi” coloniali compresi!) con tutti i crismi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, urgentemente ….”regalmente”, decretava.

Tutto ciò credo possa servire meglio di tanti “bei discorsi” ad avere davvero “memoria” del livello di arrogante, becera, prevaricante inciviltà al quale possa portare l’assuefazione ad un regime quale quello monarc/fascista del ventennio.

G.U. di pubblicazione: Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 – XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 76. – Mancini – Entrata in vigore: 17 novembre 1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA

IMPERATORE D’ETIOPIA


Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l’Art. , n. 2, della legge 31 gennaio 1936 – IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1 Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenete ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2 Fermo il divieto di cui all’Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3 Fermo sempre il divieto di cui all’Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.

Art. 4 Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5 L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’Art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6 Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’Art. 5 della legge 27 maggio 1929 – VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’Art. 1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell’Art. 8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7 L’ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’Art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all’autorità competente.

CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8 Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938 – XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9 L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 10 I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’Art. 1 del R. decreto – legge 18 novembre 1929 – VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto – legge 5 ottobre 1936 – XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11 Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12 Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13 Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14 Il Ministro per l’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell’Art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 – 20 – 21 – 22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’Art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15 Ai fini dell’applicazione dell’Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16 Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17 E’ vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 Per il periodo di tre mesi di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19 Ai fini dell’applicazione dell’Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.

Art. 20 I dipendenti degli Enti indicati nell’Art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21 I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’Art. 20, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22 Le disposizioni di cui all’Art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell’Art. 13. Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni dell’Art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23 Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24 Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l’Art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1º gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo entro il 12 marzo 1939 – XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell’Art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 – IX, n. 773.

Art. 25 La disposizione dell’Art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938 – XVI: a) abbiano compiuto il 65º anno di età b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26 Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27 Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28 E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29 Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 – XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Ciano – Solmi – Di Revel – Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 – XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 76. – Mancini

FRANCESCO TORRISI

22 Gen 2018 in Editoriale

14 commenti

Commenti

  • Premesso che Giorgio Gori è simpatico ai lombardi come la Clinton lo è stata (ed è) agli americani – il noblesse oblige non “tira” più – non vorrei dire, ma a furia di parlare di questa stupidata Fontana-razza si sta facendo un endorsement della madonna ad Attilio Fontana, che sentitamente ringrazia.

    Faccio un copia-incolla dal “Corriere della Sera” di oggi, giornale politicamente corretto, perché non vorrei che qualcuno poi dicesse che attingo a siti/blog “di destra”, che tra l’altro non ho ancora capito quali sono, ma non importa.

    “””” «La razza bianca? Mi ha portato fama e consensi». È l’analisi che Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla Regione Lombardia, fa riguardo la frase riguardo la presunta superiorità di una razza rispetto ad un’altra. Il candidato leghista, in una lunga intervista a Libero, promette anche di espellere i 100 mila clandestini che si trovano in Lombardia torna appunto a parlare del suo scivolone dei giorni scorsi. È stata una gaffe? «È stata un’espressione infelice, ma ascoltando tutta la frase si capiva che il mio non era un discorso razzista ma logico — spiega nell’intervista — Tant’è che, dopo, nei sondaggi sono salito e più di una persona mi ha fermato per strada per spronarmi ad andare avanti e non mollare. La gente è stanca del politically correct e di sentirsi dire come deve parlare e pensare dai soliti benpensanti che credono di essere i soli a conoscere la verità e ciò che è giusto o sbagliato nel mondo». E come la riformulerebbe oggi? «Userei l’espressione popolo italiano al posto della parola razza. Ma guardi che quello scivolone ha fatto sì che il mio ragionamento venisse compreso immediatamente da tutti. E poi, c’è da ammettere che ha risolto in un secondo il problema di farmi conoscere». “”””

  • Giusta, Franco, la tua puntualizzazione (anche semantica) e la contestualizzazione storica.
    La memoria è essenziale per le scelte di oggi, ma purtroppo sempre più – soprattutto sul fronte della politica – si è appiattiti sul presente, sulla ricerca affannosa del consenso immediato.
    Ma l’oblio della storia può essere pericoloso.
    Drammaticamente pericoloso.
    Le “leggi razziali” di hitleriana e mussoliniana memoria non ritorneranno tout court, ma potranno rivestire nuovi panni meno ignobili, su misura del XXI secolo.
    La preoccupazione io ce l’ho. Ed è forte.

  • Ma basta.
    Io sono di razza bianca, i negri che incontro in via Mazzini sono di razza nera,
    i cinesi che hanno preso possesso di numerose attività, sono di razza gialla etc……..
    Punto.
    Fontana ha solo sbagliato a chiedere scusa e nominare la costituzione a supporto, errore gravissimo.

  • È sempre più evidente che chi non ha argomenti sostanziali si nasconde dietro alla terminologia più o meno felice usata dall’avversario. A tutti quelli che accusano chi non la pensa come loro di essere razzista (dopo aver negato che le razze esistano, siamo all’antifascismo in assenza di fascismo) faccio semplicemente presente che possono urlare quanto vogliono ma ESISTE un problema: non possiamo far entrare milioni di persone completamente diverse da noi a cui non possiamo offrire un lavoro e che mai si integreranno. E infatti nessun altro paese europeo lo fa, solo l’Italia. Ma secondo le “anime belle” basta una definizione della Treccani (sul cui non-senso si potrebbe discutere) per far sì che si possa ““resettare l’approccio alle tematiche, di prorompente, invasiva attualità che siamo/saremo tenuti ad affrontare in termini di accoglienza, in tutte le sue implicanze, legati all’esodo epocale attraverso il Mediterraneo, che stiamo vivendo e ….non solo.” Ma che vuol dire?

  • Diceva un vecchio venditore di noci sull’isola di Corfu,in Grecia, tanti anni fa:

    “Italiano… Bravo bambino “.

  • Si, Rita, Romano, Bruno, ma nn era quello il punto! Il punto erano le leggi razziali di 80 anni fa, in Gazzetta Ufficiale con i “timbri” e le firme dei ….capataz, a perenne vergogna! Da ricordare….

    • Ma sono passati 80anni!!! Non sarebbe meglio affrontare i problemi contingenti, che da tanti che sono non si sa da quale parte incominciare?

      La perenne vergogna è quella dell’uomo, un'”anomalia” nella Natura, che da almeno 5,7 milioni di anni (le tracce di Trachilos, al momento, sono le più antiche che abbiamo) sta collezionando una porcata dietro l’altra.

      Il passato è Storia, presente e futuro sono qui, ora.
      Guardiamoli in faccia.

    • Siamo d’accordo, Franco. Dico solo che non dobbiamo fare anche noi come i media-vecchie zitelle che corrono dietro a tutti i pettegolezzi che circolano in sagrestia. Loro non saprebbero come altro riempire le pagine di giornali e telegiornali, ma a noi che ci frega. Con tutti i problemi che abbiamo, tra l’altro.

      Anch’io ho tolto il vocabolo “razza” dal mio scrivere/parlare e l’ho sostituito con “stirpe”. Vuole dire esattamente la stessa, ma perlomeno non fa tremare l’orlo della sottana alle zitelle di cui sopra, che sono poche ma assai rumorose, e fastidiose come le mosche.

      Purtroppo viviamo nell’Era dell’immagine: tutta apparenza e niente sostanza.
      Dobbiamo scendere continuamente a compromessi.

  • Mi limito solo ad aggiungere una considerazione a proposito della affermazione di Fontana (da cui prende avvio il post di Franco). Se l’intento del candidato alla presidenza della Regione in questione – come dichiarato – era quello di difendere i valori occidentali (e, nella fattispecie, valori e istituzioni della nostra Repubblica italiana), credo che possiamo trovarci tutti d’accordo.
    Solo difendendo la nostra “identità”, possiamo confrontarci con altre “identità”: il melting pot oppure (per rubare l’espressione hegeliana) “la notte in cui tutte le vacche sono nere”, significa perdere le nostre radici, la nostra storia. Significa, appunto, sradicarci. E senza radici, senza una storia alle spalle, senza una tradizione in cui ci muoviamo, non avremo una bussola dove andare,

    • Certamente Rita, figurarsi se mi passasse per la testa di non guardare al presente e confrontarmi ….attivamente assai con esso!
      Ed è proprio agganciandomi al “presente”, alla “stupidata” dell’Attilio (che peraltro nn avevo citato) che sono partito, facendo nel contempo “pulizia” rispetto all’abuso di termini quale “razza” (che personalmente toglierei proprio definitivamente dal “vocabolario” e …..dal mio, l’ho tolto!) per entrare nel tema della “giornata della memoria”.
      La mia scelta è stata: anzichè le solite tiritere, offrire a chi lo voglia fare, un’occasione di riflessione su cosa, storicamente (con un documento dell’epoca) gli Italiani, si quelli …..come noi, hanno deciso, decretato, avvallato all’epoca.
      Personalemte me ne vergogno (e lo disconosco in toto!) , ora per allora, per loro.
      Per me, redattore di questo blog, è il modo concreto, sincero, efficace di celebrare (e lo ritengo atto dovuto alla tragedia della Shoa) la mia “giornata della memoria”!

    • Piero, perfetto, non si poteva dirlo meglio.

  • a Rita 10:51 (il “siatema”, dispettoso ha cambiato l’ordine….) : ok, ci siamo, sono d’accordo anche io!

  • Il fascismo ha fatto cose cattive e cose buone. Di quelle buone è prudente non parlare pubblicamente, per non suscitare gli anatemi degli arruffapopolo zelatori di prebende politiche, in particolare sotto elezioni. Tra quelle più cattive metterei al terzo posto l’abolizione delle libertà civili, al secondo l’entrata in guerra a fianco del nazionalsocialismo e al primo le leggi razziali, che sono quindi la peggior stupidaggine di quel regime.

    Ciò posto, sgombrato il campo da equivoci, evitate strumentalizzazioni ad usum migrantium, condivise giornate della memoria, espiazioni di colpe coloniali e reprimende per insufficienza di samaritanesimo, insomma, percorse tutte le stazioni della via crucis riparatoria dei nostri peccati di italiani colpevolmente non nati in savana o in favela, non moribondi di fame o malattie, non denudatisi in piazza come Francesco (non questo, l’altro) per amor di stimmate, ecco che allora una riflessione si impone: la peggior scemenza che si possa fare è di infamare il prossimo per il colore della pelle o altre caratteristiche morfologiche. Perché così si fa da sponda a chi usa la condanna del razzismo per giustificare impossibili politiche migratorie e intollerabili situazioni di degrado dell’ordine pubblico. Per questo condivido del tutto l’articolo di Franco Torrisi, senza riserve. Ma in altri casi, quando l’argomento è utilizzato dai soliti demagoghi come grimaldello per ben altri scopi e ben altri business e speculazioni, allora non ci sto. Soprattutto sotto elezioni.

    Il razzismo è una fesseria, è controproducente e allontana dal nocciolo del problema. Che oggi, in Italia, è quello del rispetto della legalità sul territorio nazionale, attraverso la cogenza dei comportamenti leciti e l’uso della forza legittima contro i comportamenti illeciti. Se qualcuno delinque, l’appartenenza etnica o religiosa non deve essere né un’aggravante, né un’attenuante. Se si violano le norme nazionali sulla parità dei sessi o sull’educazione della prole, sul vagabondaggio ladresco o sull’accattonaggio violento, sulla turbativa sociale o sugli atti di molestia, sulla convivenza civile e sulla sicurezza nazionale, non ci devono essere scusanti dovute a supposte consuetudini avite, pretese rivelazioni sacre, millantati afflati profetici o esibiti nomadismi familiari giustificatori. Si va in galera. E ci si resta. Se poi si scopre che dietro le sbarre vanno a finire soprattutto certuni e non cert’altri, allora si prende atto della statistica. Tirando comunque diritto sulla strada della legalità. Che è una sola per tutti. Ecco, io sono razzista contro la razza dei criminali impuniti, dei fanatici violenti, dei dogmatici ignoranti, dei profittatori “chiagn’ e fotte”. Si ospita chi si può e chi merita. Altrimenti l’Italia diventa nel migliore dei casi un grande carcere o nel peggiore un grande campo di battaglia.

    • Clap, clap, clap!!!

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